a) aggiornamento del costo di costruzione, con frequenza non inferiore al biennio, in base alla variazione degli indici di costruzione dei nuovi fabbricati pubblicati dall’ISTAT; dall’aggiornamento vanno escluse le quote relative al costo dell’area e gli oneri di urbanizzazione; b) deprezzamento per vetustà a partire dalla data di agibilità secondo le seguenti percentuali:
5 - Decorsi vent’anni dall’acquisto il proprietario può trasferire l’immobile a chiunque, con l’obbligo del pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza di valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi all’ingrosso calcolate dall’ISTAT, differenza che viene determinata dall’Ufficio Tecnico comunale.
6 - In forza del trasferimento degli alloggi agli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento e si impegna a non usare o disporre dall’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi 22/10/1971 n. 865, 05/08/1978 n. 457 e del Regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
30 giorni
L. 865/71, art. 35; Regolamento P.e.e.p., art. 20 (approvato con deliberazione di C. C. n. 35 del 20/06/06)
Non sono state fatte indagini