Il Consiglio comunale in data 23.02.2016 ha deliberato le nuove aliquote per TASI ed IMU anno 2016 (deliberazioni nr. 7 del 23.02.2016). Le aliquote stabilite per il 2016  non sono variate  rispetto a quelle del 2015.

La TASI - Tributo per i servizi indivisibili - anno 2016 non si applica alle abitazioni principali e agli altri immobili a queste assimilati.  Viene inoltre abolita la Tasi a carico dell'occupante (30%) se l'immobile è da questi adibito ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9. Continua invece ad applicarsi solamente agli altri immobili, alle aree fabbricabili e ai fabbricati rurali ad uso strumentale (1 per mille). Nei casi dovuti, la prima rata (pari al 50% dell'imposta dovuta) va versata entro giovedì 16 giugno, applicando l'aliquota deliberata del 1 per mille (invariata rispetto al 2015), la seconda entro venerdì 16 dicembre (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno).
Il versamento viene fatto con modello F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
L'importo può essere definito utilizzando il "Calcolo online" presente nella pagina dedicata alla TASI/IMU.

L'IMU - Imposta municipale propria - anno 2016 non si applica all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville e castelli) ed altri casi indicati.
Per tutti gli altri immobili, i contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate: prima rata entro il 16 giugno (pari al 50% dell'imposta dovuta), applicando l'aliquota deliberata del 8,7 per mille (invariata rispetto al 2015), la seconda entro il 16 dicembre (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno), con modello F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all'IMU.

I contribuenti che non hanno versato l'IMU e la TASI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2016 allo 0,2%).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%.

NOVITA' PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

A seguito ed in attuazione degli accordi territoriali per le locazioni che sono stati firmati dalle associazioni di categoria,  informiamo che per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431), l’imposta dovuta per il 2016 con aliquota 8,7 per mille, è ridotta al pagamento del 75%. La riduzione (25%) interessa sia i nuovi contratti sia i contratti già in essere; quest'ultimi potranno usufruire della riduzione di cui sopra, a partire dall'anno d'imposta 2016, dopo segnalazione scritta al Comune (Dichiarazione) circa il possesso dei requisiti richiesti.

Maggiori informazioni Ufficio Tributi

Per approfondimenti sui casi e criteri di applicazione di Tasi e Imu è possibile consultare le pagine dedicate all'interno del canale tematico Tasse e Tributi ed il Regolamento IUC